Obbligo di assunzione disabili: cosa cambia?

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Obbligo di assunzione disabili: cosa cambia?

Oggi parliamo dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili all’interno di un’impresa. Lo facciamo perché di recente c’è stata una modifica rispetto alla precedente normativa.

Entriamo, dunque, subito nel vivo della questione: a partire dal 1 gennaio 2018, le aziende che hanno nel loro organico più di 14 dipendenti, sono obbligate dalla legge ad assumere almeno un lavoratore disabile, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo.

Forse i più attenti noteranno che l’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità fosse già previsto dalla legge n.68 del 12 marzo 1999.

Tuttavia esiste una differenza sostanziale tra la legge del 1999 e il provvedimento entrato in vigore all’inizio di gennaio. Cerchiamo di capire, dunque, che cosa cambia.

Che cosa cambia rispetto al passato?

Mentre in passato, l’obbligo suddetto scattava per le imprese con più di 15 dipendenti solo al momento di una nuova assunzione, adesso (cioè dal 1 gennaio 2018) questo presupposto non è più ritenuto necessario dalla legge.

Quindi l’assunzione del disabile sarà obbligatoria per le aziende che contino almeno 15 dipendenti, a prescindere da una nuova assunzione.

Un’altra differenza importante riguarda le tempistiche concesse alle imprese per poter adeguarsi alla legge.

Vengono infatti ridotti a 60, i giorni di tempo previsti per l’assunzione del disabile, mentre fino al 31/12/2017 c’erano 12 mesi di tempo per svolgere quest’attività.

Qualora le aziende non si adeguino alla nuova previsione normativa, scattano le sanzione amministrative.

Fissiamo ora un quadro completo riguardo il recente vincolo imposto dalla legge.

I datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:

  • compreso tra 15 e 35, sono obbligati ad assumere un disabile;
  • compreso tra 36 e 50, devono assumere 2 disabili;
  • oltre 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

Resta ora da affrontare un ultima questione, la cui risoluzione può tornare utile ad imprenditori e datori di lavoro.

Come si calcola il numero dei disabili da assumere?

Il calcolo va fatto sul numero di lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Pertanto in questo conteggio non vanno considerati:

  • i lavoratori a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi, i disabili, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori con contratto di inserimento e con somministrazione presso l’utilizzatore, fatta eccezione di quanto disposto dall’articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo n.81/2015, i lavoratori che svolgono l’attività all’estero, lavoratori socialmente utili, a domicilio, aderenti al programma di emersione, apprendisti, con contratto formazione-lavoro e di reinserimento.

Possono invece essere calcolati nella quota di riserva, invece, i lavoratori già disabili prima dell’assunzione ed assunti anche senza collocamento obbligatorio, ma solo se la loro riduzione della capacità lavorativa, è superiore al 60%, oppure, superiore al 45% in caso di disabilità intellettiva e psichica.

Hai ancora dei dubbi sugli obblighi da rispettare per l’assunzione di persone disabili?

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